Con l’ordinanza nl 29341 del 06/11/2025, la Cassazione Civile, Sez. 4a Lavoro, ha stabilito che il Lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede, tenendo conto “della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto” così come “della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore”. Inevitabilmente la “valutazione delle circostanze del caso concreto” spetta al giudice cui compete il merito.
MAIL AZIENDALE: IL CONTROLLO È LEGITTIMO SOLO SE MIRATO E TRASPARENTE
Il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro non è vietato in assoluto, ma deve rispettare precisi limiti di proporzionalità, trasparenza e tutela della privacy. Lo ribadisce il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 800 del 15 giugno...
