SENZA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA VIENE MENO..

Con l’ordinanza n. 24378 del 1° luglio 2026, la Cassazione ha ribadito l’importanza della preventiva contestazione disciplinare nel caso di licenziamento per giusta causa. La vicenda riguarda una lavoratrice licenziata senza che le fosse stata previamente notificata una contestazione disciplinare scritta.

La Corte d’Appello aveva ritenuto inesistente il recesso e disposto la reintegrazione della dipendente. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando, tra l’altro, l’applicazione della tutela reintegratoria. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo applicabile l’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Secondo la Cassazione, la tutela prevista per l’insussistenza del fatto contestato deve trovare applicazione anche quando la contestazione sia del tutto inesistente. L’omissione dell’addebito impedisce al lavoratore di conoscere la condotta posta alla base del licenziamento e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

La decisione valorizza quindi la funzione sostanziale della contestazione disciplinare, che non costituisce un semplice adempimento formale. In assenza di contestazione, viene meno il presupposto stesso del procedimento disciplinare.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso della società e confermato il diritto della lavoratrice alla reintegrazione.

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