INAIL: NUOVE ISTRUZIONI SULLA CERTIFICAZIONE DI INFORTUNIO E SULLA RIPRESA DEL LAVORO.

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuove istruzioni operative in materia di certificazione medica degli infortuni sul lavoro e di ripresa dell’attività lavorativa, alla luce della digitalizzazione delle procedure e dell’utilizzo di strumenti di sanità digitale anche in ambito medico-legale.

La certificazione medica di infortunio continua a essere trasmessa telematicamente all’INAIL tramite il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi. Il modello distingue le diverse tipologie di certificazione (“primo”, “continuativo”, “definitivo” e “riammissione in temporanea”) esclusivamente per finalità operative, senza effetti sul valore giuridico del documento.

La principale novità riguarda la ripresa dell’attività lavorativa: il lavoratore potrà rientrare al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL, senza necessità di produrre un ulteriore certificato medico definitivo.

Resta ferma la possibilità, per il lavoratore o per l’Istituto, di richiedere ulteriori accertamenti medico-legali, anche tramite strumenti di telemedicina. In assenza di certificati continuativi alla scadenza della prognosi, l’INAIL provvederà inoltre a definire d’ufficio il periodo di inabilità entro 15 giorni.

La circolare chiarisce infine che, in caso di ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi originaria, sarà necessario un nuovo certificato medico che anticipi formalmente il termine della prognosi. Le indicazioni trovano applicazione anche in materia di malattia professionale.

Ultime novità.

Rimani aggiornato con le ultime news sul mondo del lavoro e le novità in Lavoro Mio.