Con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare comunicato tramite e-mail ordinaria, nonostante il contratto collettivo prevedesse modalità differenti, quali raccomandata A/R, consegna a mano o PEC. Secondo i giudici, ciò che la legge richiede in modo inderogabile è la forma scritta del licenziamento, mentre il mezzo utilizzato per trasmetterlo costituisce un aspetto accessorio. Le modalità indicate dal contratto collettivo disciplinano infatti la fase della comunicazione dell’atto, ma non incidono sulla sua validità in assenza di una specifica sanzione per la loro inosservanza. Nel caso esaminato, il lavoratore aveva ricevuto la comunicazione e ne aveva persino impugnato il contenuto, dimostrando così il raggiungimento dello scopo dell’atto. La decisione conferma un orientamento volto a privilegiare l’effettività della tutela e la sostanza dei rapporti giuridici rispetto a formalismi privi di concreta utilità. Ne deriva che una comunicazione effettuata con strumenti diversi da quelli contrattualmente previsti non determina automaticamente l’invalidità del licenziamento, purché il lavoratore ne abbia avuto effettiva conoscenza.
MAIL AZIENDALE: IL CONTROLLO È LEGITTIMO SOLO SE MIRATO E TRASPARENTE
Il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro non è vietato in assoluto, ma deve rispettare precisi limiti di proporzionalità, trasparenza e tutela della privacy. Lo ribadisce il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 800 del 15 giugno...
