TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE PRESSO NUOVA SEDE: IL VAGLIO DELLA CASSAZIONE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO QUALORA IL LAVORATORE RIFIUTI DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA.

Con l’ordinanza nl 29341 del 06/11/2025, la Cassazione Civile, Sez. 4a Lavoro, ha stabilito che il Lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede, tenendo conto “della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto” così come “della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore”. Inevitabilmente la “valutazione delle circostanze del caso concreto” spetta al giudice cui compete il merito.

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